Tra le forme di finanziamento più comuni vi è il leasing, il quale sotto un profilo giuridico rappresenta un contratto atipico di natura anglosassone, estremamente complesso nella sua gestione ordinaria.
La complessità di tale contratto è rappresentato da molteplici fattori (oltre la qualifica della natura stessa del contratto (leasing finanziario, operativo ecc.ecc.) e tecnicamente parlando esso consiste nel godimento di un bene dietro il corrispettivo di un canone con la facoltà di riscattarlo (opzione di riscatto).
Prima di affrontare tematiche di natura giuridica, si ritiene il caso di approfondire un aspetto spesso trascurato nella prassi comune di tale operazione, ovvero l’aspetto economico finanziario.
Infatti, parimenti con le altre tipologie di finanziamenti, anche il leasing presenta una forma tecnica di erogazione, e dopo aver approfondito le modalità di erogazione dei finanziamenti in conto corrente e dei mutui, possiamo affrontare con maggiore semplicità l’aspetto tecnico del leasing.
Infatti alla stipula del contratto di leasing rimangono estremamente criptiche le formule applicate per il calcolo dei corrispettivi del finanziamento, in quanto nella maggior parte dei contratti stipulati vi sono numerose lacune informative.
Nello studio dell’aspetto finanziario, si sottolinea che NON verrà considerata nei calcoli l’Iva da aggiungere alle voci di operazione.
In prima istanza si sottolinea che i flussi finanziari nel leasing devono rispettare le leggi di equivalenza finanziaria*, ma a differenza dei conti correnti o dei mutui siamo in presenza di tre macro categorie di flussi finanziari, generati dalla dilazione del capitale finanziato in tre fasi:
- la prima fase è quella relativa alla stipula del contratto e si caratterizza con la presenza di una quota di capitale (spesso pari al 20%) definito maxi canone iniziale, che viene anticipato e restituito contestualmente alla sottoscrizione, e non presenta maggiorazione di interessi;
- La seconda fase è la dilazione del capitale mediante il pagamento di canoni i quali svolgono di fatto la funzione di rate in quanto presentano quote di capitale e quote di interesse;
- La terza fase è la restituzione del capitale residuo con relativi interessi di dilazione e consiste nel pagamento dell’opzione di riscatto (acquisto) del bene.
In tutte e tre le fasi indicate i flussi finanziari devono rispettare i principi di equivalenza finanziaria*, ovvero la sommatoria dei tre montanti attualizzati indicati devono eguagliare il capitale rateizzato mediante il tasso contrattuale indicato alla stipula.
Tra le informazioni vitali che spesso non vengono indicate nei contratti di leasing c’è il capitale relativo all’opzione di riscatto, in quanto una errata interpretazione di tale elemento comporta una violazione del principio di equivalenza finanziaria.
Per comprendere meglio i passaggi che si andranno ad analizzare si utilizza un esempio pratico per comprendere la funzione delle singole fasi contrattuali.
Nell’esempio che riportiamo consideriamo un contratto di leasing dove l’importo finanziato risulta essere pari ad euro 10.000,00, con un maxi canone iniziale del 20% pari ad euro 2.000,00, con il pagamenti di n.60 canoni mensili di euro€ 132,10, al tasso nominale annuo del 5%, e un’opzione di riscatto pari al 10% del capitale finanziato.
Generalmente nei contratti di leasing risulta non espresso il valore del capitale rateizzato, il quale va determinato mediante un procedimento inverso, utile sia per determinare il totale degli interessi da corrispondere e sia per determinare la composizione dei canoni, sia per la sorta capitale e sia per la quota di interessi da corrispondere.
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